Piano Transizione 5.0
Nuovi fondi e opportunità per le imprese
Il Piano Transizione 5.0, istituito dall’art. 38 del D.L. 19/2024, convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 – Investimento 15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è inserito nell’ambito di progetti di innovazione che hanno l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, sostenere la transizione del sistema produttivo / dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.
Prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per un ammontare complessivo, per il biennio 2024-2025, pari a 6,3 miliardi di euro (3,8 miliardi destinati ai beni strumentali in tema di riduzione dei consumi, 1,9 miliardi riservati a impianti energetici rinnovabili per autoproduzione e autoconsumo, 600 milioni destinati alla formazione).
Il D.M. Transizione 5.0, pubblicato il 24 luglio 2024, ne ha attuato la disciplina, riconoscendo un credito d’imposta, proporzionale alla spesa sostenuta, alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia, per progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Il credito fiscale riconosciuto potrà essere fruito in una o più quote entro il 31.12.25; l’eventuale credito non ancora utilizzato a tale data verrà riportato in avanti e sarà utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo. L’incentivo è cumulabile con altri aiuti di Stato e/o altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali.
Si rivolge a tutte le imprese residenti in Italia e alle “stabili organizzazioni nel territorio dello Stato” di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione relativi a investimenti effettuati in uno o più beni materiali e/o immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa (rif. Allegati A e B, Legge 232/2016 [1]), che consentano complessivamente una riduzione dei consumi energetici (della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale) non inferiore al 3% o, in alternativa, una loro riduzione (nei processi interessati dall’investimento) non inferiore al 5%.
Detti investimenti possono essere trainanti o complementari (trainati).
Sono definiti “trainanti” gli investimenti primari che un’impresa deve intraprendere per migliorare direttamente l’efficienza energetica o per implementare tecnologie digitali avanzate. Si tratta di investimenti che “guidano” o “trainano” ulteriori sviluppi e sono elencati nell’Allegato A e B della normativa.
Vi rientrano, ad es.:
– beni strumentali con funzionamento controllato e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti;
– dispositivi che intervengono per migliorare la power quality;
– dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0;
– sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
– beni strumentali finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata all’autoconsumo.
Sono agevolabili anche i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica, gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile.
Tra gli investimenti “trainati” rientrano invece quei beni previsti nell’allegato A e B della normativa che non riescono a garantire il risparmio minimo del 3%, nonchè i beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili come gli impianti fotovoltaici.
La procedura per la richiesta del credito d’imposta prevede 3 fasi [2]:
- Comunicazione preventiva
L’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione.
Il GSE verifica il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati, la completezza dei documenti e delle informazioni rese ed il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno previsti dal Decreto, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
- Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione degli investimenti.ntali all’esercizio d’impresa e/o in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
- Comunicazione di completamento
A seguito del completamento del progetto di innovazione, in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta.
____________________________________________________________________________
[1] Vi rientrano, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione:
– i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
– i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra;
– gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
– le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
[2] Tutte le comunicazioni e le azioni ad esse correlate dovranno essere effettuate tramite il portale “Transizione 5.0″ collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all’Area Clienti GSE. Allo stato è possibile inviare (solo) la comunicazione preventiva per prenotare il credito d’imposta e quella relativa all’effettuazione degli ordini.
Stay In Touch